CORONAVIRUS DECRETO LEGGE DEL 24 MARZO 2022

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza previsto per giovedì 31 marzo 2022, ha provveduto alla modifica delle misure anti Covid tramite una loro graduale eliminazione a partire da venerdì 1 aprile.

Di seguito i principali passaggi:

Accesso ai luoghi di lavoro
Dal 1 aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass base, dal 1 maggio l’obbligo di Green Pass verrà eliminato

Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità
Resta fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA

Green Pass per attività e servizi
Il decreto rimodula l’utilizzo del Green Pass base e rafforzato per attività e servizi, in particolare, dal 1 aprile cade l’obbligo del Green Pass per i servizi di ristorazione all’aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale

Scuole dell’infanzia e servizi educativi per l’infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione o gruppo di classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo, in caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato, in quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo, in caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato, in quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione

L’isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno, la riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo

Mascherine
Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per mezzi di trasporto quali ad esempio aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita, spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive, dal 1 aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, resta l’obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private

Quarantene e isolamento
Dal 1 aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza, mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto