CORONAVIRUS DPCM 22 LUGLIO 2021

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021.

Di seguito una sintesi delle principali novità che introducono la certificazione verde, green pass, e la modica alle zone bianche, gialle, arancio e rosse.

Da venerdì 6 agosto sarà consentito, in zona bianca ed esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso
e) sagre e fiere, convegni e congressi
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
i) concorsi pubblici

Le disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sopracitate sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

Di seguito la variazione delle zone, che si applicano sull’intero territorio nazionale:

a) zona bianca, le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per 3 settimane consecutive
2) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15%
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10%

b) zona gialla, le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti
2) l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30%
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20%

c) zona arancione, le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti

d) zona rossa, le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40%
2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30%