CORONAVIRUS DECRETO LEGGE 65 DEL 18 MAGGIO 2021
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate che interessano le attività economiche e le scuole.
Limiti orari agli spostamenti:
Dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al 6 giugno , in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti, hanno inizio alle ore 23.00 e terminano alle ore 05.00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità’ ovvero per motivi di salute
Dal 7 giugno al 20 giugno , in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti, hanno inizio alle ore 24.00 e terminano alle ore 05.00 del giorno successivo
Dal 21 giugno, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti
Attività dei servizi di ristorazione:
Dal 1 giugno, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all’articolo 1.
Attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali:
Dal 22 maggio, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi
Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere:
Dal 24 maggio, in zona gialla, le attività di palestre sono consentite, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo
Dal 1 luglio, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti
Dal 1 luglio, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere
Eventi sportivi aperti al pubblico:
Dal 1 giugno all’aperto e dal 1 luglio anche al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, la capienza consentita non potrà essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso, quando non possibile gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico
Attività di sale giochi, sale scommesse, sala bingo e casinò:
Dal 1 luglio, in zona gialla, saranno consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
Parchi tematici e di divertimento:
Dal 15 giugno, in zona gialla, saranno consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento
Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie:
Dal 1 luglio, in zona gialla, saranno consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi,
Dal 15 giugno, in zona gialla, saranno consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso
Corsi di formazione:
Dal 1 luglio, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza
Musei e altri istituti e luoghi di cultura:
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, sarà assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro, per gli istituti e i luoghi della cultura che nell’anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a 1 milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo, resta sospesa l’efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese, alle medesime condizioni di cui al presente articolo, sono altresì aperte al pubblico le mostre