ZAIA NUOVA ORDINANZA REGIONALE
Una nuova ordinanza entrerà in vigore da mercoledì 10 febbraio, restando in vigore fino a venerdì 5 marzo 2021, volta a definire nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
A) Misure relative agli esercizi di ristorazione
1. E’ consentita, dalle ore 15.00 e fino alle 18.00, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocare meglio spazio disponibili da parte del singolo esercizio e in ogni caso nel rispetto dell’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e delle altre disposizione delle linee guida approvare dalla Conferenza delle Regioni. La mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio, salvo che il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande.
2. I servizi di ristorazione devono esporre all’ingresso un cartello indicando il numero massimo di persona ammesse nel locale.
3. E’ vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanza dell’esercizio di somministrazione.
4. E’ sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio.
5. In applicazione dell’art. 1, comma 5, DPCM 14.1.2021, i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
B) Disposizioni finali
La presente ordinanza ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto fino al 5 marzo 2021, salva proroga o modifica anticipata disposta con apposita ordinanza conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.
La violazione delle presenti disposizioni comporta, salva la responsabilità penale per le pertinenti fattispecie, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.
L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore; l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.