CORONAVIRUS APPROVAZIONE NUOVO DPCM

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un nuovo decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Spostamenti:

A partire dal 18 maggio, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa Regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione ma lo Stato o le Regioni, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno resteranno vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza o per motivi di salute, resterà in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno gli spostamenti tra Regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in quelle aree, tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea e degli obblighi internazionali, saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

E’ confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, la quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020.

Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Attività economiche e produttive:

A partire dal 18 maggio le attività economiche produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, in assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche produttive e sociali, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, i dati del monitoraggio saranno comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico scientifico, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, potrà introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Sanzioni:

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, salvo che il fatto costituisca reato diverso “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, le violazioni sarannoo punite con la sanzione amministrativa che prevede il pagamento da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applicherà oltre alla sanzione amministrativa una chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, in caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa sarà raddoppiata e quella accessoria applicata nella misura massima.