ZAIA NUOVA ORDINANZA REGIONALE

Di seguito le novità presenti nella nuova ordinanza del Governatore del Veneto Luca Zaia, in vigore da oggi.

– E’ consentita la vendita di cibo da asporto, la vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque negli spazi esterni anche di attesa nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti, rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio

– E’ revocata la disposizione restrittiva di cui alla lettera O) del punto 1 dell’ordinanza n. 40 del 13/04/2020, relativa alla vendita di vestiti per bambini e di prodotti di cartolerie nonché alle librerie, la vendita di vestiti per bambini include quella delle scarpe per i bambini medesimi

– Per le opere pubbliche, è ammessa l’esecuzione dei lavori ascrivibili, in maniera prevalente, alle categorie di seguito indicate a prescindere dai codici Ateco principale o secondari intestati all’appaltatore e a condizione che questi sia in possesso della corrispondente qualificazione SOA:
A) OG 3 strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
B) OG 4 opere d’arte nel sottosuolo 4
C) OG 5 dighe
D) OG acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
E) OG 7 opere marittime e lavori di dragaggio
F) OG 8 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
G) OG 13 opere di ingegneria naturalistica
H) OG 21 opere strutturali speciali
I) OG 23 demolizione di opere

– Di consentire le attività sul patrimonio edilizi o esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata previste dagli articoli 6 e 6 bis del DPR n. 380 del 6 giugno 2001

– E’ consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all’interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante

– E’ consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti

– Nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi

– Sono consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità

– Consentito l’accesso ai cimiteri nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante

– Sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria